Tale principio è stato recentemente ribadito dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso con la sentenza n. 133/2012 e dal giudice di pace di Genova sentenza n. 4486/12 , le quali seguono le sentenze della CTP Lombardia n. 61/22/10, CTP Lecce n. 909/5/09 e del Tribunale di Rossano 8/1/2008.
Sono pertanto illegittime le notifiche eseguite a mezzo del servizio postale direttamente e non tramite agente abilitato.
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