Sentenza della Corte di Cassazione n.18.642 del
30/10/2012:“in tema di contenzioso tributario, devono ritenersi
impugnabili gli avvisi bonari con cui l’Amministrazione chiede il pagamento di
un tributo in quanto essi (… )ove non contestati (…) esplicitano comunque le
ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria,
ingenerando così nel contribuente l’interesse a chiarire subito la sua
posizione(...)”
Quindi: il sollecito di pagamento e/o
l’avviso bonario possono essere impugnati dal contribuente anche se ciò non è
previsto espressamente dalla legge.
Il contribuente ha ora
la possibilità di adire l’autorità giudiziaria anche per l’annullamento del
semplice avviso bonario e soprattutto della pretesa tributaria
sottostante.
La Corte di Cassazione chiarisce che se da una parte è vero che
il contribuente ha tutto l’interesse a contestare la pretesa tributaria, anche
se proveniente da un semplice sollecito, dall’altra non può però contestare i
vizi formali dello stesso in quanto la finalità dell’avviso bonario o del
sollecito di pagamento è puramente informativa.
Nessun commento:
Posta un commento